PERMITTING E AREE IDONEE:
Recenti sviluppi normativi
Gli obiettivi frizzanti di decarbonizzazione al 2030 hanno incentivato la nostra attenzione sulle energie derivanti da fonti rinnovabili, in particolar modo sull’energia derivante da fonte solare. Focalizzati su questo obiettivo e sentendoci protagonisti attivi di quella che è la transizione energetica, sempre nel rispetto dell’ambiente, sviluppiamo nuovi progetti.
Il nostro team di Permitting si occupa proprio di questo, seguendo tutto il flusso di lavoro che va dall’origination, ovvero dallo studio dell’idea di progetto su una potenziale area idonea ad ospitare l’iniziativa, passando attraverso l’analisi vincolistica, il progetto definitivo, la gestione delle relazioni con PA ed enti coinvolti sul territorio (es. E-distribuzione, TERNA, Comune, Provincia, Regione, MASE, ecc.), fino all’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione e l’esercizio.
Una delle parole chiave del nostro lavoro è sicuramente “area idonea”. Ma di cosa si tratta veramente? Facciamo un passo indietro, nello scorso decennio fino al 2010, per capirne l’origine e l’evoluzione.
I criteri di individuazione delle aree non idonee per l’installazione di impianti FER erano normati dal DM 10/09/2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.”, attuativo dell’art. 12 D.lgs. 387/2003.
Le sopramenzionate linee guida sono state poi superate dagli artt. 20 “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili” e ss. del D.lgs. 199/2021. L’art. 20 D.lgs. 199/2021 conferisce in capo al Ministero dell’Ambiente l’attuazione di uno o più decreti per l’individuazione di aree idonee per l’installazione di impianti F.E.R. da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Entro ulteriori 180 giorni, le Regioni, con propria legge, avrebbero dovuto individuare le già menzionate aree idonee.
Decorso il termine di 180 giorni, il Ministero dell’Ambiente ancora non ha adottato alcun DM che sostituisca quello del 10/09/2010, né tantomeno disposto l’istituzione di una piattaforma digitale per le aree idonee.
Evidentemente consapevole dei possibili ritardi nell’emissione del DM, in conseguenza della crisi energetica del 2021/2022, il precedente Governo ha individuato con una serie di disposti normativi (artt. 20 e seguenti del D.lgs. 199/2021 come smi, art. 12 D.L. 01/03/2022, n. 17, art. 7- sexies D.L. 21/03/2022, n. 21 e dell’art. 6 del D.L. 17/05/2022, n. 50) delle aree nelle quali si può procedere con iter autorizzativi semplificati, ovvero meno burocrazia.
Successivamente, facendo seguito al D.lgs. 199/2021, con circa due anni di ritardo sulla tabella di marcia, il 13 luglio 2023 il Ministero dell’Ambiente consegna lo schema di decreto per l’individuazione delle aree idonee in Conferenza Unificata delle Regioni.
La Sardegna è la prima Regione d’Italia a proporre una legge sulle aree idonee con circa 3 mesi di anticipo rispetto alla scadenza prevista dal Governo.
La Delibera della Sardegna sulle aree idonee prevede che:
- i provvedimenti autorizzatori già emanati alla data di entrata in vigore della nuova legge, aventi ad oggetto impianti che ricadono nelle aree non idonee, sono privi di efficacia se l’esecuzione dei lavori di realizzazione non ha avuto inizio ovvero non ha comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi;
- i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della nuova legge, non potranno proseguire se i relativi impianti sono in contrasto con la normativa sopravvenuta di cui alla presente legge.
E’ di fondamentale importanza che le altre Regioni non si rifacciano al “modello Sardegna”, e per ovviare a ciò si auspica che il governo emani una norma che preveda che le Regioni, nell’esercizio del loro potere di normazione sulle aree idonee, si conformino ai seguenti criteri:
- le aree idonee individuate ex lege dall’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 (“Direttiva RED II”) devono continuare ad essere considerate aree idonee;
- le nuove disposizioni regionali non dovranno applicarsi ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie ad ottenere l’autorizzazione a realizzare l’impianto (in coerenza con quanto fatto dal Governo con l’art. 5 del DL Agricoltura). In ogni caso, dovranno essere fatti salvi tutti i progetti, già in corso di autorizzazione, che dal 2021 ad oggi sono stati localizzati nelle aree idonee ex lege (art. 20 d.lgs. 199/2021).
In definitiva il quadro normativo in materia di aree idonee FER risulta in continua evoluzione, e non poco frammentato, per il quale è necessario un aggiornamento continuo, quasi quotidiano di tutto il team Permitting.
La nostra missione è quella di preservare il più possibile i progressi fatti in questi anni, in tema di semplificazioni normative, al passo con i tempi e le nuove tecnologie, con lo sguardo rivolto sempre verso un futuro ancora più sostenibile, più vicino alle esigenze del mercato e rispettoso dell’ambiente che ci ospita.